Patronato Enapa Palermo

Patronato Enapa Palermo Patronato promosso dalla Confagricoltura, Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana

25/09/2024

Cumulo Redditi/Pensioni, Entro il 31 Ottobre la dichiarazione degli autonomi

L'adempimento è necessario per i lavoratori titolari di assegni o pensioni di invalidità con meno di 40 anni di contributi che abbiano svolto nel 2023 attività di lavoro autonomo.C’è tempo sino al 31 ottobre 2024 per comunicare all'Inps i redditi da lavoro autonomo conseguiti lo scorso anno oggetto del divieto parziale di cumulo con le prestazioni pensionistiche. Lo ricorda l'Inps con il messaggio n. 3077/2024 con il quale riepiloga il consueto appuntamento annuale a cui sono tenuti i lavoratori autonomi titolari di prestazioni pensionistiche. L'adempimento, come noto, discende dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, al comma 4, che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno. Pertanto i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2023, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo sono tenuti a dichiarare entro il 31 Ottobre 2024 (data di scadenza della dichiarazione dei redditi per i lavoratori autonomi), i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2023 e a produrre una dichiarazione preventiva sui redditi che saranno complessivamente percepiti nel 2024. L’obbligo di comunicazione interessa (iscritti alle gestioni private) i titolari di assegno ordinario di invalidità (anche privilegiato) o altri trattamenti previdenziali di invalidità diversi dalla pensione di inabilità (tale prestazione è, infatti, incumulabile con redditi da lavoro) liquidati con una anzianità inferiore a 40 anni di contributi e con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994.

Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/retribuzione opera, invece, per i trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione) nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (art. 13 legge n. 274/91 ovvero art. 27 della legge n. 177/76 per i dipendenti civili dello Stato) ma non nella pensione di inabilità assoluta e permanente di cui alla legge 335/1995 che non consente, come noto, la prestazione di alcuna attività lavorativa durante la sua erogazione. Non trova applicazione nei confronti dei trattamenti di privilegio erogati agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza che transitano nei ruoli civili della Pa per inidoneità al servizio militare o d’istituto (Art. 139 Dpr 1092/1973). In ogni caso nessuna decurtazione delle pensioni avrà luogo qualora nell'anno 2023 gli interessati abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 7.383,22.

25/09/2024

Pensioni, Riparte l'erogazione dell'indennizzo ai commercianti

Riprende l'erogazione dell'indennizzo per la rottamazione delle licenze ai commercianti. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 2999/2024, in cui spiega che saranno evase tutte le domande presentate sino al 31 agosto 2024 grazie all’esito positivo del monitoraggio delle risorse disponibili.

18/09/2024

Pensioni, Ancora troppe ipotesi in vista della legge di bilancio.

Governo orientato a prorogare gli attuali canali di uscita flessibile. Da sciogliere anche il nodo perequazione degli assegni che l'anno prossimo potrebbero salire dell'1,6%. L’autunno anziché portare chiarezza sta ingarbugliando ancora di più il quadro sulla previdenza.

23/07/2024

AGRICOLI, AGGIORNATE LE PRESTAZIONI DI MALATTIA E MATERNITÁ PER I PICCOLI COLONI

Fissati dall'Inps i valori validi per l'erogazione delle prestazioni di malattia, maternità/paternità nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Aggiornati dall'Inps le retribuzioni su cui calcolare gli importi giornalieri delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari nel 2024. I nuovi parametri sono contenuti nella Circolare numero 83/2024 pubblicata dall'ente previdenziale.

Per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, ai compartecipanti familiari e piccoli coloni continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968 (al pari di quanto previsto in materia di determinazione dei contributi dovuti ai fini pensionistici). I nuovi valori validi per il 2024 sono contenuti nel decreto 21 maggio 2024 del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Conseguentemente l'Inps ha aggiornato la tavola per il calcolo delle prestazioni suddette utilizzabile per il 2024. Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2024, liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2023, dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Le prestazioni economiche di maternità/paternità da erogare nei confronti dei compartecipanti familiari e piccoli coloni, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Pertanto il reddito applicabile, per l’anno 2024, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, passa da 61,98€ a 63,06€ (58,62€ nel 2019; 59,45 nel 2020; 59,66 nel 2021; 60,26€ nel 2022; 61,98 nel 2023).

Documenti: Circolare Inps 83/2024

23/07/2024

Pensioni, Massimale contributivo a prova di errore

Dal prossimo 22 luglio l’applicativo «PRISMA» che aiuta a verificare il possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 sarà disponibile anche per lavoratori e patronati.

Dal prossimo 22 luglio 2024 anche i lavoratori potranno accedere al servizio «PRISMA» che consente di controllare la presenza o meno anzianità anteriore al 1° gennaio 1996. Lo rende noto lo stesso Istituto di Previdenza nel messaggio n. 2650/2024 in cui spiega che il servizio sarà disponibile anche per i patronati previa verifica del conferimento della delega da parte del lavoratore.

Massimale Contributivo
Come noto l'articolo 2, comma 18 della legge 335/1995 prevede un massimale contributivo e della base pensionabile pari a 119.650€ (2024) nei confronti dei lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995 (rilevano sia le gestioni Inps sia quelle dei liberi professionisti) anche presso Paesi UE o convenzionati con l’Italia; e nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato l'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, co. 23 della legge 335/1995 per i periodi successivi all’opzione stessa.

Nonostante il datore di lavoro sia tenuto per legge ad acquisire una dichiarazione in merito da parte del lavoratore al momento dell’assunzione capita spesso che le informazioni fornite dallo stesso dipendente non siano corrette (es. per la presenza di periodi di contribuzione anteriori al 1996 non conosciuti dallo stesso lavoratore al momento dell’assunzione) oppure siano superate da eventi successivi (es. presentazione di una domanda di riscatto della laurea anteriore per periodi anteriori al 1996). In queste circostanze, pertanto, il datore di lavoro si trova ad aver versato una contribuzione superiore o inferiore rispetto a quella dovuta a seconda dei casi.

Per prevenire tali errori l’Istituto, con Circolare n. 48/2024, ha realizzato l’applicativo «PRISMA» (prospetto informativo sintetico per il corretto adempimento contributivo in relazione al massimale) che raccoglie in maniera esaustiva tutti gli elementi informativi, noti all’Inps, utili ad assolvere correttamente l’obbligo contributivo, sia con riferimento alla presenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità assicurativa collocata anteriormente al 1° gennaio 1996, sia in relazione all’avvenuta presentazione e/o autorizzazione della domanda di opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335/1995.

L’applicativo, disponibile dal 10 aprile 2024 a favore dei datori di lavoro della gestione privata, riporta i seguenti dati:

data in cui risulta presente il primo contributo obbligatorio riferito a forme pensionistiche obbligatorie, se precedente al 1° gennaio 1996 o l’eventuale domanda di accredito figurativo o riscatto di periodi anteriori a tale data;
presenza della domanda di opzione al sistema contributivo (se in stato istruttoria o accolta) e data della relativa domanda;
eventuale presenza di periodi riscattati, ricongiunti o derivante da domande di reintegro/ripristino presso le Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 da verificare con l’assicurato
Anche ai lavoratori
Ebbene l’Inps spiega che l’applicativo dal 22 luglio 2024 sarà accessibile anche dai lavoratori e dagli istituti di patronato al seguente percorso: “Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > “Strumenti” > “Prospetto Informativo Sintetico Massimale”.

L’Inps ricorda, infine, che resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di continuare ad acquisire la documentazione dai propri dipendenti in merito al corretto assolvimento degli obblighi contributivi. Infatti, la posizione assicurativa del lavoratore potrebbe essere modificata in relazione all’iscrizione a forme pensionistiche diverse da quelle gestite dall’INPS (non evincibile dagli archivi a disposizione dell’Istituto) o a circostanze non rinvenibili dagli archivi informatici dell’Istituto.

23/05/2024

PENSIONI, RIPARTE L'EROGAZIONE DELL'INDENNIZZO AI COMMERCIANTI

I chiarimenti in una nota dell'INPS a seguito del positivo andamento delle domande e della contribuzione riscossa per il finanziamento della prestazione. Via libera alle domande presentate sino al 31 30 aprile 2024.

Riprende l'erogazione dell'indennizzo per la rottamazione delle licenze ai commercianti. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 1785/2024, in cui spiega che saranno evase tutte le domande presentate sino al 30 aprile 2024 grazie all’esito positivo del monitoraggio delle risorse disponibili.

La misura
Consiste in un indennizzo corrisposto mensilmente pari al trattamento pensionistico minimo (598,61 euro al mese nel 2024), in occasione della cessazione definitiva delle attività commerciali sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni). Previsto originariamente per il triennio 1996 - 1998 dal D .Lgs. 207/1996 è stato più volte esteso e prorogato sino a comprendere, tra l'altro, i soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche nonché gli agenti e rappresentanti di commercio. La misura è stata stabilizzata dal 1° gennaio 2019 dall’articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed estesa, per effetto dall’articolo 11-ter del decreto legge n.101 del 2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2019, anche a coloro che hanno cessato l’attività a partire dal 1.1.2017.

Lo sblocco delle domande
La proroga ha tuttavia comportato un aumento delle istanze e uno squilibrio tra il prelievo contributivo destinato al finanziamento (0,09%) e le prestazioni a carico del Fondo. Con messaggio n. 2347/2020 l'Inps, pertanto, ha comunicato che, per mancanza di risorse, il pagamento dell'indennità doveva essere limitato alle domande presentate entro il 30 novembre 2019. La legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha sanato lo squilibrio aumentando il carico contributivo per gli iscritti alla gestione dal 1° gennaio 2022 (passato dallo 0,09% allo 0,48%) e trasferendo a carico del bilancio dello Stato di 167,1 milioni di euro per far fronte alle istanze del 2021.

Con messaggio n. 202/2021, pertanto, l'Inps ha dato possibilità di procedere alla liquidazione delle domande d'indennizzo presentate fino al 31 dicembre 2020; quindi alle domande presentate dal 1° gennaio al 31 maggio 2021 (messaggio 2054/2021); a quelle dal 1° giugno al 31 luglio 2021 (messaggio 2836/2021); dal 1° agosto al 30 novembre 2021 (messaggio 4345/2021); dal 1° dicembre 2021 al 28 febbraio 2022 (messaggio 1440/2022); dal 1° marzo al 31 agosto 2022 (messaggio 3520/2022); dal 1° settembre al 30 novembre 2022 (messaggio 4491/2022); dal 1° dicembre 2022 al 30 aprile 2023 (messaggio n. 1782/2023); dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 (messaggio 3238/2023).

Con il messaggio n. 1785/2024, valutato il positivo andamento delle domande, in seguito al previsto monitoraggio, l'Inps spiega che è possibile liquidare anche le domande pervenute dal 1° settembre 2023 al 30 aprile 2024. Con successivo messaggio, inoltre, l'Inps fornirà le istruzioni per domande presentate a partire dal 1° maggio 2024 che, per il momento, non possono essere gestite prestazione in attesa della verifica degli stanziamenti di risorse.

03/05/2024

DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione

Cos'è
L’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).

A chi è rivolta
L’indennità DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso involontariamente l’occupazione e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS.

L’indennità non spetta, invece, a:

collaboratori titolari di pensione;
titolari di partita IVA;
amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

Come funziona
DECORRENZA E DURATA

La DIS-COLL decorre:

dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l'ottavo giorno successivo alla cessazione;
dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge.
La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. In ogni caso, la prestazione può essere corrisposta per una durata massima di 12 mesi.

Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile degli ultimi quattro anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso.

QUANTO SPETTA

L'indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile.

Quando il reddito medio mensile è superiore a un determinato importo – rivalutato ogni anno in base alla variazione dei prezzi – l'indennità di disoccupazione ha una maggiorazione.

Per il 2023 tale importo è pari a 1.352,19 euro.

La DIS-COLL non può comunque superare una misura massima, che per il 2023 è pari a 1.470,99 euro.

A partire dal sesto mese di fruizione, l'indennità DIS-COLL si riduce ogni mese nella misura del 3%.

L'indennità viene corrisposta mediante:

accredito su conto corrente bancario o postale;
accredito su libretto postale;
bonifico domiciliato presso Poste Italiane SpA, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.
DECADENZA

Il beneficiario decade dall'indennità nei seguenti casi:

perdita dello stato di disoccupazione;
inizio di un'attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall'attività stessa;
rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui il percettore opti per l'indennità DIS-COLL;
partecipazione non regolare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti (articolo 7, d.lgs. 22/2015). In caso di inosservanza degli obblighi, è stato introdotto un sistema di sanzioni proporzionali che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un'intera mensilità di prestazione, fino alla decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione (articolo 21, decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150).
Domanda
REQUISITI

La prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di prestazione;
almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione dal lavoro e l'evento stesso.
In caso di servizio civile, le somme percepite dai volontari sono interamente cumulabili con la DIS-COLL. Il beneficiario non è tenuto a effettuare all’INPS alcuna comunicazione relativamente allo svolgimento del servizio civile e all’importo del compenso annuo percepito (messaggio 28 aprile 2022, n. 1800).

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio, che decorrono dalla data di cessazione dell'ultimo contratto di collaborazione, assegno o dottorato di ricerca con borsa di studio.

Se nei 68 giorni si verifica un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per l'intero periodo e riprende poi a decorrere per la parte residua. I 68 giorni decorrono, invece, dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, se l'evento accade nel corso del rapporto di lavoro poi cessato e si protrae oltre.

COME FARE DOMANDA

La domanda si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
Enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Altre informazioni
STATO DI DISOCCUPAZIONE

Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro al Centro per l'Impiego.

Lo stato di disoccupazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda DIS-COLL. Tale domanda equivale a rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e viene trasmessa dall'INPS all'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro – ANPAL (articolo 4, d.lgs. 150/2015) ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.

Per la stipula del patto di servizio personalizzato, il disoccupato che ha presentato la domanda DIS-COLL è tenuto a contattare il Centro per l'Impiego entro i successivi 15 giorni.

CONTRIBUZIONE

Per accedere alla DIS-COLL è necessario anche essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e non essere titolare di pensione o assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

L'aliquota contributiva aggiuntiva di finanziamento della DIS-COLL è uguale a quella della NASpI, per il 2022 pari a 1,31%.

Va precisato che il requisito dell'iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata è soddisfatto nel caso in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione, assegno o dottorato di ricerca e altra attività lavorativa, quale, ad esempio, il rapporto di lavoro subordinato.

SOSPENSIONE E RIDUZIONE DELL' INDENNITÀ

Se il beneficiario dell'indennità si rioccupa con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a cinque giorni, la prestazione è sospesa. La sospensione opera d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Al termine del periodo di sospensione, la prestazione è corrisposta nuovamente per il periodo residuo spettante.

Il beneficiario dell'indennità che intraprenda o sviluppi un'attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un'attività parasubordinata deve comunicare all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre da questa attività.

Qualora dallo svolgimento di tali attività derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore a 5.500 euro per lavoro autonomo e a 8.173,91 euro per lavoro parasubordinato (detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), l'indennità è ridotta dell'80% del reddito presunto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e il termine finale di godimento dell'indennità o, se precedente, la fine dell'anno.

Il beneficiario della DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5mila euro annui. Entro questi limiti il beneficiario non è tenuto a comunicare all'INPS il compenso derivante dalla questa attività.

DIS-COLL E TUTELA PREVIDENZIALE DELLA MALATTIA

Gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio e proseguiti oltre la cessazione di quest'ultimo nonché quelli insorti dopo la cessazione del rapporto non determinano slittamento o sospensione del termine di presentazione della domanda di indennità DIS-COLL e non incidono sulla decorrenza della stessa (circolare INPS 16 aprile 2007, n. 76).

NORMATIVA

L'articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito, in via sperimentale per il 2015, l'indennità di disoccupazione mensile "DIS-COLL" in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

La legge 22 maggio 2017, n. 81 (cosiddetto Jobs Act del lavoro autonomo), attraverso la modifica e integrazione dell'articolo 15 del d.lgs. 22/2015, ha stabilizzato la misura, estendendola dal 1° luglio 2017 anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

L'articolo 1, comma 223, legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", ha integrato l'articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di DIS-COLL, introducendo il comma 15-quinquies, nel quale è stato previsto – oltre ad alcune disposizioni di gestione della prestazione, quali la diversa decorrenza del meccanismo di riduzione (décalage) della prestazione, l'ampliamento della durata della DIS-COLL e il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 50 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2, legge 241/1990.

Nella tabella (pdf 205KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

03/05/2024

OK ALLA TUTELA ASSICURATIVA PER I PROGETTI DI UTILITÀ COLLETTIVA

Disco verde del ministero del lavoro alla copertura Inail per i beneficiari di Adi e Sfl che partecipano ai Puc. Premio di 1,04 € a carico dei comuni e degli altri soggetti organizzatori.

Il costo di 1,04 euro al giorno è il prezzo della sicurezza e dell'inclusione per i partecipanti ai Progetti di Utilità Collettiva (Puc) sostenuti dall'INAIL. Lo stabilisce l’Inail nella delibera n. 73 del 26 marzo 2024, ratificata con il decreto del Ministro del Lavoro Marina Calderone n. 68 del 24 aprile 2024.

I progetti di utilità collettiva
I Puc rappresentano un'opportunità per coloro che beneficiano dell'assegno d'inclusione (Adi) o del supporto alla formazione e lavoro (Sfl) di integrarsi nella società e nel mondo del lavoro. Attraverso l'adesione a percorsi di inclusione sociale e lavorativa, sanciti dal patto di attivazione digitale, i partecipanti ai Puc possono dedicarsi a iniziative di carattere culturale, sociale, ambientale e altro ancora, contribuendo così attivamente alla collettività.

Tutela Inail
Chi partecipa ai Puc è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a tal fine applicando la tutela Inail. La protezione assicurativa garantita dall'INAIL si estende a tutti i partecipanti ai Puc, fruitori di Sfl o Adi, nonché le persone in condizioni di povertà, così come eventualmente individuate con provvedimento del ministero del lavoro, che, su base volontaria partecipano ai Puc, pur non essendo beneficiarie di Adi o di Sfl.

Il costo della copertura assicurativa
Secondo i calcoli dell'INAIL, il premio speciale unitario (soggetto ad adeguamento annuale) è di 1,04 euro per ogni giorno di attività prestata, con un ulteriore 1% di addizionale Anmil. Il costo è a carico dei comuni e delle altre amministrazioni pubbliche che promuovono i Puc, assumendo il ruolo di datori di lavoro. L'attivazione dell'assicurazione avviene tramite la piattaforma telematica GePI, integrata con il SIISL.

L’attivazione
Per attivare la copertura assicurativa, i comuni devono comunicare la partecipazione di ciascun individuo al Puc entro il giorno precedente l'inizio dell'attività, mentre la cessazione della partecipazione deve essere segnalata entro il giorno successivo alla fine dell'attività. Ogni trimestre, è richiesta la comunicazione del numero di giornate di attività effettivamente svolte dai partecipanti ai Puc.

In caso di infortunio o malattia professionale, i comuni e le altre amministrazioni titolari dei Puc devono effettuare le denunce nei tempi e secondo le modalità previste per i lavoratori dipendenti. Inoltre, devono trasmettere all'INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino almeno un giorno di assenza, nonché quelli che comportino un'assenza superiore a tre giorni per fini assicurativi. Spetterà ora all'INAIL definire le tempistiche e le modalità per gli adempimenti richiesti.

24/04/2024

PUBBLICO IMPIEGO, STOP ALLA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI SINO AL 31 DICEMBRE 2024

Sino a fine anno le amministrazioni pubbliche potranno sanare le omissioni contributive prescritte, cioè anteriori al 31 dicembre 2019, anche con riguardo ai collaboratori coordinati e continuativi. I chiarimenti in un documento dell’Inps.

Un’altra sanatoria salva dalla prescrizione dei contributi i dipendenti pubblici. Le pubbliche amministrazioni, infatti, avranno tempo sino al 31 dicembre 2024 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2023) per versare all’Inps i contributi non versati fino al 31 dicembre 2019 (dal precedente termine del 31 dicembre 2018). Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 58/2024 in cui spiega che l’agevolazione riguarda, come in passato, le sole amministrazioni pubbliche e si riferisce sia alle contribuzioni previdenziali che quelle per il finanziamento dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto. Analoga proroga interessa i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate e la denuncia dei compensi effettivamente erogati.

Dipendenti Pubblici
Come noto, l'articolo 3, co. 9-10 della L. 335/1995, dispone che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate decorsi 5 anni. La misura è stata estesa anche ai lavoratori dipendenti iscritti (a prescindere dalla natura pubblica o privato del datore di lavoro) presso le gestioni esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria (CTPS, CPS, CPDEL, CPI e CPUG) con la Circolare Inps 169/2017 applicando una sorta di sanatoria per tutti i periodi temporali ricadenti entro il 31 dicembre 2014. Entro il 31 dicembre 2019 i datori di lavoro avrebbero potuto regolarizzare le omissioni contributive senza incappare nella prescrizione e, quindi, senza ricorso alla costituzione della rendita vitalizia per recuperare ai fini pensionistici il periodo prescritto dei propri dipendenti (operazione che, peraltro, sarebbe stata nella maggior parte dei casi a carico della stessa Pa).

L'articolo 11, co. 5 del dl n. 162/2019 (qui ulteriori dettagli) ha ulteriormente prorogato i citati termini nei confronti, tuttavia, delle sole amministrazioni pubbliche. La novella ha consentito il versamento della contribuzione omessa sino al 31 dicembre 2015 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2017 dal dl n. 228/2021) entro il 31 dicembre 2022 includendo anche le contribuzioni relative al finanziamento dei trattamenti di fine servizio (TFS/TFR).

L’articolo 9, co. 3 lettera a) del dl n. 198/2022 ha esteso i predetti termini di un anno comprendendo le contribuzioni omesse sino al 31 dicembre 2018 che potevano essere versate dalle amministrazioni pubbliche sino al 31 dicembre 2023. L’articolo 1, co. 16 del dl n. 215/2023 convertito con legge n. 18/2024 (cd. decreto milleproroghe 2024) ha ulteriormente esteso i termini di un anno.

Nuovi Termini
L’Inps spiega, pertanto, che sino al 31 dicembre 2024 sono inapplicabili i termini di prescrizione dei contributi dovuti nei confronti dei dipendenti delle Pa per i periodi retributivi sino al 31 dicembre 2019 nelle gestioni Ex-Inpdap (CTPS, CPDEL, CPS, CPI e CPUG) oltre che alla gestione separata dell’Inps. Il differimento riguarda anche la contribuzione relativa ai trattamenti di fine servizio o di fine rapporto. Pertanto le Pa avranno un anno in più tempo per effettuare i versamenti delle contribuzioni omesse.

Per i periodi retributivi sino al 31 dicembre 2004, invece, l'ultima legge di bilancio (legge n. 213/2023) ha previsto una sorta di sanatoria rafforzata: la regolarizzazione si realizza con la sola trasmissione dei flussi retributivi corretti da parte delle Pa senza necessità di effettuare anche i relativi versamenti contributivi. L’Inps ha fornito istruzioni con messaggio n. 292/2024.

Gestione Separata
Analoga proroga riguarda anche la contribuzione dovuta alla gestione separata dell'INPS per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (es. dottorati di ricerca, componenti di commissione e collegi). Sino al 31 dicembre 2024 (rispetto all’originario termine del 31 dicembre 2023) pertanto, le pubbliche amministrazioni committenti potranno inviare le denunce contributive ed effettuare i versamenti contributivi ai propri collaboratori ancorché i termini siano ormai prescritti. Le Pa potranno effettuare la regolarizzazione spontaneamente (tramite controllo diretto) oppure su denuncia del singolo prestatore normalizzando così la posizione contributiva e aggiornando l'estratto conto del collaboratore.

Dal 1° gennaio 2025, pertanto, per i periodi per i quali siano stati erogati e denunciati compensi per le attività di collaborazione coordinata e continuativa e redditi similari senza versamento della relativa contribuzione nella Gestione separata in assenza di atti interruttivi della prescrizione, sarà possibile esercitare la facoltà di costituzione della rendita vitalizia.

Niente sanzioni civili
L’Inps ricorda, infine, che sulle somme oggetto delle predette regolarizzazioni, se intervenute entro il 31 dicembre 2024, non sono dovute le sanzioni civili per l'omesso versamento dei contributi (somme che sarebbero state a carico delle pubbliche amministrazioni).

Documenti: Circolare Inps 58/2024

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