Dott. Olivi Lorena Dottore Commercialista

Dott. Olivi Lorena Dottore Commercialista IN PUNTA DI PIEDI: TUTTO INIZIA SEMPRE COSI'

🏠 PROPRIETARIO O USUFRUTTUARIO: CHI PAGA LE IMPOSTE E TASSE QUANDO L’IMMOBILE È LOCATO?Le imposte e tasse sulla locazion...
04/09/2026

🏠 PROPRIETARIO O USUFRUTTUARIO: CHI PAGA LE IMPOSTE E TASSE QUANDO L’IMMOBILE È LOCATO?
Le imposte e tasse sulla locazione devono essere pagate esclusivamente dall'usufruttuario, mentre il "n**o proprietario" non deve dichiarare assolutamente nulla ai fini fiscali
PERCHE’? SPIEGAZIONE GIURIDICA
Dobbiamo dividere il concetto di "proprietà" in due parti:
• N**o Proprietario: ha la titolarità delle mura, ma non può utilizzare l'immobile né trarne alcun vantaggio economico immediato.
• Usufruttuario: gode del diritto reale di utilizzare l'immobile e di fare propri i "frutti", inclusi i canoni di un eventuale affitto.
In caso di locazione di un fabbricato, l'obbligo di dichiarare il reddito percepito ricade sull'usufruttuario perché Il fisco colpisce chi ha il possesso qualificato del bene e la capacità di generare quel reddito. Anche nel caso limite in cui il contratto di locazione venisse firmato materialmente dal n**o proprietario (magari per accordi privati), il reddito fondiario andrebbe comunque imputato e tassato in capo all'usufruttuario.
⚖️ I riferimenti della Normativa e prassi
I capisaldi giuridici che regolano la materia si individuano nelle seguenti disposizioni:
• Artt. 978 e seguenti del Codice civile, e in particolare l’art. 981 riconosce all’usufruttuario il diritto di godere della cosa traendone ogni utilità che essa può dare, con il limite di rispettarne la destinazione economica;
• Articolo 26, comma 1, del TUIR (D.P.R. 917/1986): Stabilisce che i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale. La costituzione dell'usufrutto sposta la soggettività passiva d'imposta dal proprietario all'usufruttuario;
• Circolare Agenzia Entrate n. 50/2002: l’usufruttuario è il soggetto tenuto alla dichiarazione del reddito
• Risoluzione n. 394/2008: conferma che il proprietario non deve dichiarare redditi derivanti da beni concessi in usufrutto
• Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 381/E/2008: conferma che il reddito effettivo del fabbricato deve essere imputato a chi detiene il diritto reale (usufrutto), a prescindere da successivi contratti personali come il comodato d'uso

• Risposta a Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 216/2023: l’ente ha ribadito che l'imputazione dei redditi da locazione spetta all'usufruttuario. Di conseguenza, il n**o proprietario non può dichiarare quel reddito e non può optare per l'applicazione della Cedolare Secca;
• Istruzioni e chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul quadro B/RB della dichiarazione dei redditi; nel quadro relativo ai fabbricati devono essere indicati gli immobili posseduti dal proprietario o dal titolare di usufrutto o di altro diritto reale; quando esiste un usufrutto, il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il fabbricato;
• normativa sulla cedolare secca; art. 1, commi 739 e ss., L. 160/2019;
Il principio è importante:
la tassazione segue il soggetto al quale è fiscalmente imputato il reddito, e questo, in presenza di usufrutto, è attribuito al titolare del diritto reale di godimento.
Lo stesso principio opera, quando ne ricorrono i presupposti, per la cedolare secca: l'Agenzia delle Entrate precisa che l'opzione spetta al locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile.
Il n**o proprietario non dichiara il reddito da locazione dell'immobile gravato da usufrutto, perché non è lui il titolare del diritto di godimento e, quindi, del relativo reddito fondiario.
È il titolo giuridico del possesso a essere determinante.
Per questo motivo, ad esempio, l'Agenzia distingue anche il proprietario/titolare di diritto reale dal comodatario o sublocatore: in questi ultimi casi i proventi possono avere una diversa qualificazione fiscale, come redditi diversi, anziché come redditi fondiari.
🧾 E l’IMU?
Anche sotto il profilo dell'IMU, la presenza dell'usufrutto è rilevante: il soggetto passivo non è necessariamente il n**o proprietario. La logica dell'imposta immobiliare considera infatti, tra i soggetti rilevanti, i titolari dei diritti reali di godimento.
Quindi, in presenza di un usufrutto, occorre verificare la posizione dell'usufruttuario ai fini IMU, senza confondere la sua posizione con quella del n**o proprietario. La normativa IMU è contenuta nell'art. 1, commi 739 e seguenti, della L. 160/2019.
🔎 In sintesi
Proprietà piena senza usufrutto
➡️ il proprietario dichiara il reddito da locazione e assolve le relative imposte.
Proprietà gravata da usufrutto
➡️ il n**o proprietario conserva la proprietà, ma non dichiara il reddito fondiario dell'immobile;
➡️ l'usufruttuario, titolare del diritto reale di godimento, dichiara il reddito e, ricorrendone i presupposti, assolve IRPEF o cedolare secca;
➡️ anche ai fini IMU la posizione dell'usufruttuario è quella da verificare come titolare del diritto reale.
La regola fondamentale, quindi, è questa:
Non sempre chi è proprietario dell'immobile è anche il soggetto fiscalmente tenuto a dichiararne il reddito.
Quando esiste un usufrutto, è necessario guardare al diritto reale effettivamente esistente sull'immobile e alla sua disciplina fiscale.
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COSA SIGNIFICA ESSERE “INCAPIENTE” IN AMBITO FISCALE?Essere incapiente significa trovarsi in una situazione in cui le de...
22/08/2026

COSA SIGNIFICA ESSERE “INCAPIENTE” IN AMBITO FISCALE?
Essere incapiente significa trovarsi in una situazione in cui le detrazioni fiscali spettanti sono superiori all’IRPEF che dovresti pagare. In pratica, non hai abbastanza imposta da “abbattere” e quindi una parte delle detrazioni va persa
In altri termini:
«Essere incapiente (o trovarsi in una situazione di "incapienza fiscale") significa che il tuo reddito è così basso da non dover pagare l'IRPEF, oppure che le imposte che devi allo Stato sono inferiori ai bonus e alle detrazioni a cui avresti diritto.» «In parole semplici: hai accumulato degli "sconti sulle imposte" (detrazioni) superiori alle imposte stesse che devi pagare, e quindi rischi di perdere questi soldi perché lo Stato non fa rimborsi oltre la quota di imposte dovuta.»
🔍 QUANDO SI DIVENTA INCAPIENTI?
• Quando il reddito è molto basso (no tax area, es. sotto 8.500 € per dipendenti).
• Quando l’IRPEF lorda è inferiore alle detrazioni spettanti.
• Quando si è in regime forfettario, che non genera IRPEF ordinaria, ovviamente in assenza di altri redditi da assoggettare ad irpef
• Quando si è titolari di una pensione minima
🧾 COSA COMPORTA?
• Non paghi IRPEF.
• Non sei obbligata a presentare la dichiarazione dei redditi, salvo casi particolari.
• Non puoi recuperare alcune detrazioni (spese mediche, ristrutturazioni, assicurazioni).
• Alcuni bonus edilizi non sono utilizzabili senza capienza IRPEF.
🔍 ESEMPI PRATICI
• Spese mediche Se hai diritto a 600 € di detrazione, ma la tua IRPEF è solo 300 €, potrai recuperare 300 €. Gli altri 300 € andranno persi perché non hai abbastanza imposta da “abbattere”.
• Ristrutturazione edilizia Immagina una detrazione annuale di 2.000 € per lavori in casa. Se la tua IRPEF è 1.200 €, recuperi solo quella parte. I restanti 800 € non vengono rimborsati.
• Partita IVA in regime forfettario Anche con un reddito di 30.000 €, potresti risultare incapiente perché il forfettario applica un’imposta sostitutiva, non l’IRPEF. Questo significa che molte detrazioni IRPEF (mediche, ristrutturazioni, assicurazioni) non possono essere utilizzate.

🎯 PERCHE' E' IMPORTANTE?
Se stai affrontando ristrutturazioni, bonus edilizi, spese mediche o hai una partita IVA, sapere se sei incapiente ti permette di capire quante detrazioni riuscirai davvero a recuperare e quante rischiano di andare perdute.
💡 CONSIGLI UTILI PER EVITARE DI PERDERE DETRAZIONI
• Intestare alcune spese al coniuge con maggiore reddito e quindi più capiente
• Attribuire le detrazioni dei figli al genitore con reddito più alto.
• Valutare contributi deducibili per aumentare la capienza fiscale IRPEF

POS E REGISTRATORI TELEMATICI: CORREZIONE E AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARRIVA LA FRANCHIGIA DEL 5%UN AGGIORNAMENTO FONDAMEN...
17/08/2026

POS E REGISTRATORI TELEMATICI: CORREZIONE E AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARRIVA LA FRANCHIGIA DEL 5%
UN AGGIORNAMENTO FONDAMENTALE RISPETTO AL NOSTRO POST DEL 12 GIUGNO 2026.
All’epoca avevamo correttamente segnalato che la proposta di introdurre una tolleranza del 5% nei disallineamenti tra POS e Registratori Telematici non era stata approvata nella legge di conversione del Decreto Fiscale.
Oggi il quadro è cambiato: con l’art. 33 del D.Lgs. 148/2026, in vigore dal 12 agosto 2026, il legislatore ha introdotto una specifica clausola di non punibilità per gli scostamenti di modesta entità tra pagamenti elettronici e corrispettivi telematici.
🔍 COSA CAMBIA?
La novità principale è l’introduzione della franchigia del 5%, calcolata sul numero delle operazioni, non sul valore economico.
Le sanzioni non si applicano quando la discrepanza tra:
• numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico e memorizzate ai fini dei corrispettivi;
• numero dei pagamenti elettronici effettivamente accettati; non supera il 5%.
Esempi pratici: 👉 100 pagamenti elettronici / 96 operazioni abbinate → 4% → entro la soglia 👉 100 pagamenti elettronici / 94 operazioni abbinate → 6% → oltre la soglia
⚠️ NON E' UN CONDONO
La franchigia non rende irrilevanti gli errori: interviene solo sugli scostamenti minimi, tecnici o materiali, quando non emerge alcuna evasione o alterazione dell’imponibile.
Il legislatore ha introdotto un criterio di proporzionalità, evitando sanzioni eccessive per errori che non incidono sulla corretta determinazione dell’IVA.
🧭 PERCHE' IL LEGISLATORE E' INTERVENUTO?
Durante l’applicazione della disciplina originaria era emerso il rischio che semplici errori tecnici potessero generare sanzioni molto gravose. La proposta del 5% era già stata discussa nel Decreto Fiscale, ma non approvata. Il decreto correttivo di agosto 2026 ha finalmente introdotto la soglia.
🔒 COSA NON CAMBIA?
L’obbligo di collegamento tra POS e Registratore Telematico resta invariato. La franchigia riguarda solo i disallineamenti tra operazioni, non il mancato collegamento.
È quindi essenziale verificare che tutti i POS siano correttamente associati al RT o alla procedura di memorizzazione.
🧩 UN AGGIORNAMENTO IMPORTANTE PER IMPRESE E COMMERCIANTI
La nuova disciplina offre una tutela maggiore, ma rende ancora più importante monitorare:
• numero dei pagamenti elettronici effettuati;
• numero delle operazioni abbinate ai corrispettivi;
• eventuali disallineamenti;
• verifica del rispetto della soglia del 5%.
📌 E il nostro post del 12 giugno?
Ribadiamo: il post del 12/06 riportava correttamente la normativa allora vigente. La successiva modifica normativa impone oggi un aggiornamento. Questa è la nostra idea di informazione professionale: monitorare, verificare, aggiornare.
🧾 Verifica dei report di conformità
Il nostro Studio è a disposizione per analizzare i report presenti nel portale Fatture e Corrispettivi, individuare eventuali criticità e verificare la corretta applicazione della nuova disciplina.
📞 0721 961115 🕓 Dal lunedì al venerdì, 16:00 – 19:30 💻 Incontri online o in presenza
DecretoFiscale

BONUS CASA FORZE DELL'ORDINE: COSA CAMBIA TRA ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE? QUADRO SISTEMATICO, RATIO NORMATIVA E CHIARIM...
14/08/2026

BONUS CASA FORZE DELL'ORDINE: COSA CAMBIA TRA ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE?
QUADRO SISTEMATICO, RATIO NORMATIVA E CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
SINTESI OPERATIVA
La normativa non riconosce alcuna deroga speciale alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate per le detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie. L’unica agevolazione dedicata al Comparto Sicurezza riguarda l’acquisto della prima casa, dove non è richiesto il trasferimento della residenza entro 18 mesi. Per i bonus edilizi, invece, il legislatore ha scelto di non introdurre privilegi non giustificati, evitando asimmetrie e discriminazioni rispetto agli altri contribuenti: le regole sono identiche per tutti.
RATIO DELLA DISCIPLINA
La struttura normativa è chiara:
• L’agevolazione “prima casa” risponde a una finalità sociale, riconoscendo che il personale del Comparto Sicurezza può essere soggetto a trasferimenti frequenti e non volontari.
• Le detrazioni per ristrutturazioni edilizie, invece, perseguono una finalità di interesse generale (riqualificazione del patrimonio edilizio) e non sono collegate allo status professionale del contribuente.
👉 Per questo motivo il legislatore non ha previsto deroghe: introdurle creerebbe privilegi non fondati e una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini.
QUADRO NORMATIVO ESSENZIALE
Art. 66 L. 342/2000 – Agevolazione “Prima Casa” per Forze dell’Ordine
• Nessun obbligo di trasferire la residenza nel Comune dell’immobile entro 18 mesi.
• Agevolazione limitata all’acquisto, non estesa ai bonus edilizi.
Art. 16 bis TUIR – Detrazioni per Ristrutturazioni
• Aliquota 50%: solo se l’immobile è abitazione principale del contribuente o dei familiari.
• Aliquota 36%: se l’immobile è a disposizione o non costituisce dimora abituale.
• Nessuna deroga per il Comparto Sicurezza.
CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Interpello 244/2025
Un appartenente alle Forze dell’Ordine chiedeva il 50% pur non potendo trasferire la residenza. Risposta: nessuna eccezione. Senza dimora abituale → detrazione al 36%.
Interpello 118/2026
Militare con residenza anagrafica nell’immobile ma frequenti assenze operative. Risposta: il 50% spetta se l’immobile mantiene la natura di dimora abituale del nucleo familiare.
DISTINZIONE FONDAMENTALE: ACQUISTO VS RISTRUTTURAZIONE
Agevolazione Regola per Forze dell’Ordine Normativa
Acquisto Prima Casa Nessun obbligo di residenza entro 18 mesi Art. 66 L. 342/2000
Bonus Ristrutturazioni 50% Obbligo di dimora abituale Art. 16 bis TUIR
👉 Nota: se l’immobile non è abitazione principale all’avvio dei lavori, il 50% è ammesso solo se lo diventa entro la fine dei lavori o entro la dichiarazione dei redditi successiva.
ADEMPIMENTI ESSENZIALI
• Titolo idoneo sul bene (proprietà o diritto reale).
• Bonifico parlante con riferimento all’art. 16 bis TUIR.
• Conservazione documentale (CILA/SCIA, fatture, bonifici) per 10 anni.
CONCLUSIONE
La disciplina è coerente con la volontà del legislatore:
• Una sola deroga mirata per l’acquisto prima casa, giustificata dalla natura del servizio.
• Nessun privilegio aggiuntivo per i bonus edilizi, per garantire equità fiscale e parità di trattamento tra contribuenti.
Per approfondire il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate puoi consultare il seguente link: https://www.fiscooggi.it/portale/-/bonus-edilizi-2025-regole-generali-per-il-dipendente-delle-forze-armate

IL CARRETTO PASSAVA E QUELL’UOMO GRIDAVA “GELATI”!🎵 «Il carretto passava e quell'uomo gridava "gelati"...»I Giardini di ...
11/08/2026

IL CARRETTO PASSAVA E QUELL’UOMO GRIDAVA “GELATI”!

🎵 «Il carretto passava e quell'uomo gridava "gelati"...»
I Giardini di Marzo di Lucio Battisti racconta quell'Italia in cui il desiderio di riscatto nasceva dal basso, spesso dalla necessità, ma sempre trainato da una profonda dignità.
La storia recente dei tre ragazzi di Pradamano (Udine) — che si sono improvvisati venditori di bibite nel cortile di casa per potersi comprare un "Ciao" usato — ci riporta esattamente lì. Ma ci proietta anche oltreoceano. Ci ricorda i garage di Bellevue e Cupertino, dove Bill Gates, Steve Jobs e Jeff Bezos muovevano i primi passi.
Cosa unisce questi mondi? Lo spirito imprenditoriale. Quella scintilla che trasforma l'intraprendenza giovanile nel motore economico e tecnologico di un Paese.
Chi lavora sul campo conosce bene i veri ostacoli al fare impresa: la carenza di capitali, i costi della burocrazia, la pressione fiscale e l'accesso al credito.
A questo elenco, purtroppo, dobbiamo aggiungere un costo immateriale ma devastante: il pregiudizio sociale. In Italia resiste una narrazione tossica che dipinge chiunque faccia impresa come un potenziale evasore o un soggetto con qualcosa da nascondere. Questo bombardamento mediatico finisce per avvelenare il dibattito pubblico, alimentando l'invidia sociale e la frustrazione di chi preferisce distruggere l'iniziativa altrui piuttosto che imitarla.
Il sogno dei tre adolescenti friulani è stato interrotto dalla denuncia formale di un passante, che ha richiesto l'intervento della Polizia Locale per "assenza di autorizzazioni".
Sia chiaro: il rispetto delle regole e l'attaccamento alla legalità sono pilastri non negoziabili per una sana convivenza civile ed economica. Tuttavia, la vera legalità si distingue nettamente dall'accanimento cieco.
La norma senza intelligenza diventa burocrazia punitiva.
La legge deve sempre camminare di pari passo con il buon senso.
In questo caso, fortunatamente, gli agenti intervenuti hanno dimostrato grande maturità professionale, limitandosi a spiegare le regole senza irrogare sanzioni. Ma il problema culturale resta.
Mentre il mondo anglosassone incentiva lo spirito d'iniziativa fin dalla scuola, noi rischiamo di diventare un Paese allergico a chi si rimbocca le maniche. Se spegniamo la scintilla dell'intraprendenza nei ragazzi che inseguono un sogno pulito con la fatica delle proprie mani, stiamo ipotecando il nostro futuro economico.
Sostenere lo spirito imprenditoriale significa difendere il domani di tutti. Complimenti al passante per il suo tempismo, un po' meno per la sua visione del mondo.

FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA: LA "PRIMA CASA" RESTA UN VANTAGGIO ESCLUSIVO. LA GIURISPRUDENZA CONFERMA LA RATIO DELLA...
03/08/2026

FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA: LA "PRIMA CASA" RESTA UN VANTAGGIO ESCLUSIVO. LA GIURISPRUDENZA CONFERMA LA RATIO DELLA NORMA
La recente sentenza n. 6582/2024 della Corte di Giustizia Tributaria della Campania ribadisce un principio fondamentale: il personale in servizio permanente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia mantiene il diritto alle agevolazioni "prima casa" anche senza trasferire la residenza nel Comune dell'immobile.
La decisione valorizza la ratio dell'art. 66 della Legge n. 342/2000: chi è soggetto a trasferimenti d'ufficio frequenti non può essere penalizzato da un requisito – quello della residenza – che mal si concilia con le esigenze di servizio.
Si tratta di una disciplina speciale, che distingue il personale del comparto sicurezza e difesa dalla generalità dei contribuenti. Mentre il cittadino ordinario deve trasferire la residenza entro 18 mesi per conservare il beneficio, il personale delle Forze Armate e di Polizia ne è esonerato proprio in ragione della particolare mobilità imposta dalla carriera.
La stessa impostazione emerge anche nella Risposta n. 244/2025 dell'Agenzia delle Entrate, che, pur negando un'estensione automatica della deroga alle detrazioni per ristrutturazione, riconosce espressamente che il legislatore ha previsto un regime speciale per l'acquisto della prima casa, limitandone però l'applicazione ai casi espressamente disciplinati.
Il principio è chiaro: le agevolazioni previste per il personale del comparto sicurezza non rappresentano un privilegio, ma una compensazione normativa delle limitazioni derivanti dal servizio, garantendo parità di accesso ai benefici fiscali nonostante l'impossibilità di stabilire liberamente la propria residenza.
Per gli operatori del settore, i consulenti e gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia, questa pronuncia costituisce un importante punto di riferimento per la tutela dei propri diritti e per una corretta applicazione della normativa fiscale.

SPECIALE LOCAZIONI ABITATIVEPOST 3 – PARTE 3 DI 3Contratti speciali ed errori da evitare⚠️ LOCAZIONI ABITATIVE: I CONTRA...
16/07/2026

SPECIALE LOCAZIONI ABITATIVE
POST 3 – PARTE 3 DI 3

Contratti speciali ed errori da evitare
⚠️ LOCAZIONI ABITATIVE: I CONTRATTI PIÙ UTILIZZATI E GLI ERRORI DA EVITARE
Oltre ai tradizionali contratti 4+4 e 3+2, esistono formule che richiedono particolare attenzione sotto il profilo giuridico.
📌 CONTRATTO TRANSITORIO
Durata da 1 a 18 mesi.
La temporaneità deve essere reale, documentabile e coerente con quanto previsto dagli accordi territoriali.
Attenzione:
⚠️ l'assenza dei requisiti può comportare la riqualificazione del contratto come ordinario 4+4.
📌 CONTRATTO PER STUDENTI UNIVERSITARI
Durata da 6 a 36 mesi.
Destinato a studenti iscritti a università, master, corsi di specializzazione e dottorati.
Può beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il canone concordato.
📌 LOCAZIONE TURISTICA
Non rientra tra le locazioni abitative disciplinate dalla Legge 431/1998.
È regolata principalmente dal Codice Civile e dalla normativa regionale.
📌 LOCAZIONE BREVE
Non è una tipologia contrattuale autonoma.
Si tratta di una definizione fiscale applicabile ai contratti di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa.
📌 LOCAZIONE PARZIALE (STANZA O PORZIONE DI IMMOBILE)
⚠ Non è una categoria contrattuale autonoma.
È una modalità di utilizzo dell'immobile.
Una stanza può essere locata con:
• contratto libero;
• contratto concordato;
• contratto transitorio;
• contratto per studenti.
Pertanto la "locazione parziale" non rappresenta una tipologia distinta ma una variante dell'oggetto locato.
📌 COMODATO GRATUITO
Non è una locazione.
Si tratta di un contratto giuridicamente diverso, disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.
🎯 La corretta qualificazione del contratto rappresenta uno degli aspetti più delicati della gestione immobiliare e può incidere significativamente sia sul piano fiscale sia sul piano civilistico.
🎯 In conclusione
Non esiste il contratto "migliore" in assoluto.
La scelta dipende da:
• ubicazione dell'immobile;
• livello dei canoni di mercato;
• profilo fiscale del proprietario;
• obiettivi di redditività e stabilità del rapporto locativo.
In molti casi il canone concordato con cedolare secca al 10% rappresenta il miglior compromesso tra rendimento netto e vantaggi fiscali. In altri contesti, soprattutto nelle zone a forte tensione abitativa o con elevati valori di mercato, il canone libero può garantire una maggiore redditività complessiva.
Per individuare lo schema contrattuale più idoneo alle Specificità del Vostro Caso, lo Studio Riceve su appuntamento (In Presenza o Online) dal Lunedì al Venerdì, dalle Ore 16:00 alle Ore 19:30.
Contatti e Prenotazioni:
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Speciale Locazioni abitativePOST 2 – PARTE 2 DI 3Cedolare secca o tassazione ordinaria?💰 LOCAZIONI ABITATIVE: CEDOLARE S...
07/07/2026

Speciale Locazioni abitative
POST 2 – PARTE 2 DI 3
Cedolare secca o tassazione ordinaria?
💰 LOCAZIONI ABITATIVE: CEDOLARE SECCA O IRPEF ORDINARIA?
📚 Speciale Locazioni Abitative – Parte 2 di 3
Dopo aver analizzato le differenze giuridiche tra canone libero e canone concordato, affrontiamo il tema che più incide sulla redditività dell'investimento: la fiscalità.
1️⃣ REGIME ORDINARIO IRPEF
Il reddito da locazione confluisce nel reddito complessivo del contribuente ed è assoggettato alle aliquote IRPEF progressive.
Vantaggi:
✅ possibile valorizzazione di deduzioni e detrazioni collegate alla posizione fiscale complessiva;
✅ in alcuni casi può risultare conveniente per contribuenti con redditi contenuti.
Svantaggi:
❌ imposta di registro;
❌ imposta di bollo;
❌ pressione fiscale spesso superiore rispetto alla cedolare secca;
❌ maggiore complessità gestionale.
2️⃣ CEDOLARE SECCA
Imposta sostitutiva che sostituisce IRPEF, addizionali, imposta di registro e imposta di bollo.
Aliquote:
• 21% per il contratto a canone libero;
• 10% per il contratto a canone concordato nei casi previsti dalla normativa vigente.
Vantaggi:
✅ semplificazione degli adempimenti;
✅ eliminazione delle imposte di registro e bollo;
✅ maggiore prevedibilità del carico fiscale.
Aspetti da valutare:
❌ rinuncia all'aggiornamento ISTAT del canone per la durata dell'opzione;
❌ esclusione delle regole ordinarie di tassazione IRPEF.
🎯 Nella maggior parte dei casi il confronto corretto non è tra canone libero e canone concordato, ma tra rendimento lordo e rendimento netto dopo imposte.
👉 Nella Parte 3 analizzeremo contratti transitori, contratti per studenti, locazioni turistiche, locazioni brevi e gli errori più frequenti che possono generare contenzioso.
📞 Lo Studio è disponibile per appuntamenti online o in presenza dalle ore 16:00 alle ore 19:30.
Contattateci per una simulazione fiscale personalizzata.
💬 Quale regime utilizzate più frequentemente nella vostra attività?
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📚 Speciale Locazioni Abitative Nei prossimi giorni analizzeremo:✔ le differenze giuridiche tra le principali tipologie c...
26/06/2026

📚 Speciale Locazioni Abitative
Nei prossimi giorni analizzeremo:
✔ le differenze giuridiche tra le principali tipologie contrattuali;
✔ gli aspetti fiscali e la convenienza della cedolare secca;
✔ i contratti transitori, per studenti, turistici e le criticità più frequenti.
POST 1 – PARTE 1 DI 3
Le differenze giuridiche tra canone libero e canone concordato
🏠 LOCAZIONI ABITATIVE: CANONE LIBERO O CANONE CONCORDATO?
Quando si sceglie un contratto di locazione, il primo errore è valutare esclusivamente il canone mensile.
Per proprietari, investitori e professionisti immobiliari, la scelta incide su durata del rapporto, flessibilità gestionale, stabilità dell'investimento e vantaggi fiscali.
⚖️ CONTRATTO A CANONE LIBERO (4+4)
• durata minima: 4 anni + rinnovo automatico di ulteriori 4 anni;
• canone determinato liberamente dalle parti;
• massima autonomia negoziale.
Punti di forza:
✅ maggiore libertà nella determinazione del canone;
✅ migliore adattabilità agli immobili di pregio;
✅ potenziale redditività superiore nei mercati ad alta domanda.
Aspetti critici:
❌ minore accesso alle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;
❌ durata contrattuale più lunga.
⚖️ CONTRATTO A CANONE CONCORDATO (3+2)
• durata minima: 3 anni + rinnovo automatico di 2 anni;
• canone determinato secondo gli accordi territoriali;
• rispetto dei parametri previsti per il Comune interessato.
Punti di forza:
✅ accesso a significative agevolazioni fiscali;
✅ maggiore attrattività per molti conduttori;
✅ possibile riduzione dell'IMU nei Comuni che la prevedono.
Aspetti critici:
❌ minore libertà nella determinazione del canone;
❌ necessità di verificare correttamente gli accordi territoriali applicabili.
🎯 Sul piano giuridico, la vera differenza non è soltanto la durata del contratto, ma il diverso equilibrio tra libertà contrattuale e benefici riconosciuti dal legislatore.
👉 Nella Parte 2 analizzeremo la convenienza fiscale del regime ordinario e della cedolare secca, con particolare attenzione alle differenze tra aliquota del 21% e aliquota agevolata del 10%.
📞 Per una valutazione personalizzata della soluzione più adatta al vostro immobile, lo Studio riceve su appuntamento, online o in presenza, dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:30.
Contattateci per fissare un incontro.
💬 Nella vostra esperienza professionale, quale formula risulta oggi più efficace: 4+4 o 3+2?

POS e Registratori TelematiciPuntata 2 di 2Nessuna franchigia del 5%: ora la priorità è difendersi (e prevenire)🛡️ Disal...
18/06/2026

POS e Registratori Telematici
Puntata 2 di 2
Nessuna franchigia del 5%: ora la priorità è difendersi (e prevenire)
🛡️ Disallineamenti POS–RT: come proteggere davvero l’azienda
Facendo seguito al precedente aggiornamento sulla mancata approvazione della franchigia del 5% negli errori POS–Cassa, è necessario essere molto chiari: la rigidità della norma non significa che le sanzioni siano automatiche, inevitabili o incontestabili.
Anzi: la difesa è sempre possibile, soprattutto quando l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione di anomalia. È proprio in quel momento che diventa fondamentale agire subito, ricostruire i fatti e predisporre una risposta tecnica adeguata.
Le strategie di tutela: cosa funziona davvero
• Violazioni meramente formali — Se il totale dell’incasso giornaliero coincide con il totale delle transazioni (carte + contanti), la discrepanza nella singola modalità di pagamento non genera alcun danno erariale. In questi casi la sanzione è contestabile in autotutela o ricorso, perché l’errore è solo formale.
• Forza della prova documentale — Conservare report POS, chiusure giornaliere e registri RT permette di dimostrare buona fede e assenza di occultamento. È la base di ogni difesa efficace.
• Ravvedimento Operoso — Se l’anomalia è reale (ritardi, errori di trasmissione, terminali non correttamente mappati), intervenire spontaneamente prima di una contestazione riduce le sanzioni a livelli minimi.
• Riconciliazione preventiva — Il controllo periodico tra estratti conto bancari e corrispettivi trasmessi è oggi la forma di tutela più potente: evita contestazioni, elimina sorprese e permette di intercettare errori tecnici prima che diventino rilievi fiscali.
Il messaggio chiave per gli imprenditori
La tecnologia deve sostenere il business, non generare rischi. Per questo la difesa parte da due pilastri:
1. Reagire correttamente alle comunicazioni di anomalia dell’Agenzia delle Entrate
2. Prevenire con controlli periodici e una mappatura accurata dei terminali POS
Chi presidia questi due aspetti riduce drasticamente l’esposizione sanzionatoria.
Serve una verifica o hai ricevuto una comunicazione di anomalia?
📞 Lo Studio è disponibile tutti i pomeriggi dalle 16:00 alle 19:30 al numero 0721 961115. 💻 Appuntamenti online o in presenza, secondo le tue preferenze.
.OliviLorenaDottoreCommercialista

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